1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;
2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all'individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all'Osservatorio della montagna»;
c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».